Art. 5.

      1. L'articolo 153 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

      «Art. 153. - (Promotore). - 1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati

 

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"promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, nonché, indipendentemente dall'inserimento nei programmi, per tutti i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, tramite contratti di concessione di lavori pubblici o contratti di locazione finanziaria o contratti di partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 128, comma 12-quater. Ove non sia stato pubblicato alcun bando oppure nel caso in cui entro la scadenza del termine indicato nel bando non siano state presentate proposte oppure, se presentate, non siano state ritenute meritevoli di esame, le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre di ogni anno. A tal fine entro quindici giorni dalla scadenza del 30 giugno deve essere pubblicato presso la sede oppure, se istituito, sul sito internet del soggetto aggiudicatore, un avviso che informa dell'intervenuta presentazione di proposte oppure un avviso che comunica che sono state presentate proposte ma che esse non sono state ritenute meritevoli di esame oppure che sono state presentate proposte che sono state ritenute meritevoli di esame. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto almeno preliminare, oppure, qualora il progetto preliminare sia stato già redatto dal soggetto aggiudicatore, la dichiarazione di farlo proprio, una bozza di convenzione contenente fra l'altro, nel rispetto di quanto previsto nel bando, ove esso sia stato pubblicato, l'indicazione della durata
 

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della concessione, le tariffe da praticare all'utenza, le modalità e le procedure nonché gli elementi economici necessari a valutare il costo di eventuali varianti al progetto e la conseguente modifica del piano economico-finanziario, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del presente codice, e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice, fra le quali un impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove la proposta sia accolta alle condizioni offerte dal promotore; il regolamento detta indicazioni per chiarire e per agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. L'asseverazione attesta che il piano economico-finanziario è correttamente redatto, sulla scorta dei dati di base, con particolare riferimento al costo dell'intervento e della sua gestione e ai ricavi della gestione, dichiarati dal promotore e non soggetti al controllo dell'asseverante; attesta altresì che, sulla base delle condizioni del mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, la proposta è meritevole di acquisire i necessari finanziamenti.
 

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      2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
      3. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

          a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

          b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione».